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Registro degli affari: vidimazione e autocertificazione
Al fine di inquadrare la questione occorre ricordare che la vidimazione del Registro degli Affari è prescritta, insieme ad altri adempimenti formali, dall’art. 16 del Regolamento di esecuzione del TULPS (Regio Decreto n. 635 del 1940). La mancata vidimazione del Registro degli Affari, ovvero la tenuta non corretta, per esempio quando nel registro, vidimato in una certa data, vengono stampati dei movimenti effettuata in data antecedente, rispetto alla data di vidimazione, espone il gestore al rischio di sanzioni, anche di carattere penale. Molti Comuni, per abbreviare i tempi di vidimazione, accettano l'autovidimazione con autocertificazione, dove il gestore del mercatino dell'usato dichiara di aver provveduto ad apporre un apposito timbro dell'azienda su ogni pagina del registro. Nel modulo di autocertificazione vengono ovviamente riportati gli estremi di numerazione del registro e delle pagine dello stesso. In alcuni casi (ad esempio con il Comune di Bologna), la vidimazione in autocertificazione può essere addirittura presentata via fax! Molti Comuni ritengono che tale procedura non sia regolare e quindi non accettano la vidimazione in autocertificazione: è bene quindi informarsi se l'autocertificazione del Registro degli Affari è una pratica in uso anche nel Comune ove risiede il vostro mercatino dell'usato. Scarica il modulo per la vidimazione autocertificata.
Altre risorse:
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