Come gestire le marche da bollo in un mercatino dell'usato
Gli incassi di un mercatino dell'usato, impostati come agenzia d'affari, sono composti prevalentemente da 2 elementi:
- le provvigioni, che rimangono al mercatino;
- i rimborsi, che vanno al cliente venditore.
Se le provvigioni, essendo relative a servizi e quindi solitamente soggette ad Iva, sono esenti dall'imposta di bollo (che si assolve tipicamente con la marca da bollo), i rimborsi, invece, essendo somme rimborsate per le vendite effettuate da parte di un privato, sono emessi fuori campo Iva e come tale sono soggetti all'applicazione della marca da bollo.
Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su documenti di rimborso cartacei, ai sensi del D.P.R 642 del 1972 , sono le seguenti:
- attraverso l'acquisto, l'applicazione e l'annullamento della marca da bollo cartacea, il cd contrassegno telematico (marca da bollo cartacea);
- in modo virtuale.
Ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 642 del 1972, per determinati documenti e atti, compresi i documenti di rimborso, l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, mediante preventiva domanda di autorizzazione presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di competenza, indicando il numero stimato dei documenti emessi nel corso dellanno, per i quali si chiede l'autorizzazione all'assolvimento in modo virtuale.
Secondo la risoluzione 444/E del 2008, l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture è a carico di chi emette il documento e quindi del mercatino dell'usato, sebbene per il pagamento dell'imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono solidalmente responsabili sia il mercatino dell'usato che il cliente.
L'imposta di bollo su documenti di rimborso dematerializzati
I documenti di rimborso dematerializzati (elaborati tramite PC, in formato PDF ed inviati via e-mail) non sono considerati documenti informatici rilevanti ai fini fiscali e vengono quindi equiparati a documenti cartacei. Sia i documenti dematerializzati che quelli cartacei prevedono l'osservanza delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo virtuale o tradizionale (contrassegno telematico adesivo).
L'imposta di bollo su documenti di rimborso emessi in regime dei minimi
Le regole circa gli obblighi della marca da bollo su documenti di rimborso emessi dai mercatini dell'usato operanti in regime dei minimi e/o in regime forfettario, sono state introdotte a seguito dell'approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del provvedimento n. 185820/2011.
Onere particolare dei mercatini in regime dei minimi/forfettario, è quello di applicare la marca da bollo non solo sul documento di rimborso, ma anche su qualsiasi documento esente iva.
Sanzioni per violazioni della disciplina dell'imposta di bollo
Nel caso di mercatini dell'usato che decidano di assolvere l'imposta di bollo attraverso la marca da bollo cartacea, l'omissione del contrassegno telematico o l'apposizione di un contrassegno con data posteriore a quella del documento di rimborso prevede una sanzione amministrativa, per ogni singolo documento considerato irregolare, di importo pari al doppio e fino al quintuplo dell'imposta di bollo.
Per i mercatini dell'usato che scelgano, invece, di optare per l'assolvimento virtuale della marca da bollo, il mancato pagamento di anche una sola delle rate bimestrali viene equiparato all'omissione della marca stessa. È prevista, quindi, in questo caso, una sanzione amministrativa, pari 30% dell'imposta.
Anche l'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio bollo virtuale viene sanzionata come violazione della disciplina dell'imposta di bollo. La sanzione prevista va dal 100% al 200% dell'imposta dovuta.
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