La prescrizione delle somme non rimborsate
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La prescrizione delle somme non rimborsate

Mercoledì 16 Febbraio 2022

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Un mercatino dell'usato vende oggetti per conto di terzi in base ad un rapporto normato da un contratto di mandato a vendere, stipulato con il cliente venditore.

Nel contratto di mandato vengono normate le modalità del rapporto e solitamente viene inserita una clausola che permette al gestore di un mercatino dell'usato di prescrivere i rimborsi derivanti dalle vendite se gli stessi non vengono incassati, a cura del venditore stesso, entro un certo periodo di tempo (solitamente un anno dalla vendita).



La prescrizione, prevista dal codice civile (art. 2934 e seguenti) è necessaria per chiudere le questioni fiscali (in merito all'Iva) e contabili (per la rilevazione di sopravvenienze attive) del gestore, entro un tempo ragionevole.

Fatture di provvigioni per effetto della prescrizione

Un mercatino dell'usato infatti emette la fattura relativa alle proprie provvigioni al momento dell'erogazione del rimborso. Non prevedendo la prescrizione il gestore si troverebbe a dover posporre l'emissione della fattura a tempo indeterminato, nel momento in cui il venditore non provvedesse all'incasso della propria parte, cosa che può accadere per i motivi più svariati.

Obblighi derivanti dalla previsione della prescrizione

La prima cosa da chiarire è che se il contratto di mandato prevede le tempistiche della prescrizione, vi è il conseguente obbligo, per ragioni fiscali, di effettuare tale operazione. In pratica quando il gestore si un mercatino dell'usato si riserva di diritto di non eseguire i rimborsi relativi a vendite eseguite da oltre un anno, si assume anche il dovere di emettere la propria fattura di provvigioni, con le stesse modalità. Pertanto non eseguire le operazioni di prescrizione, quando le stesse sono previste dal mandato di vendita, potrebbero essere contestabili ai fini Iva.

 

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