Come ridurre la Ta.Ri. per il mercatino dell'usato
TaRi. è l'acronimo di TAssa RIfiuti ed è dovuta, annualmente, da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In pratica i proventi di questa tassa dovrebbero coprire i costi che il comune sostiene per lo smaltimento dei rifiuti.
La questione della Ta.Ri., per i mercatini dell'usato è cosa purtroppo nota in quanto molto spesso tali attività vengono assogettate ad una tariffa molto elevata che non tiene conto delle importanti peculiarità di questa tipologia di attività.
La norma, introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158, è stata impostata, per le utenze non domestiche, in modo l'importo della tassa sia in relazione alla quantità di rifiuti prodotta dalla singola tipologia di attività, tenendo conto di fattori territoriali (nord, centro, sud) e del numero di abitanti del singolo comune (fino a 5.000 abitanti oppure a partire da 5.000 abitanti).
Come viene calcolata la Ta.Ri.
La ratio della normativa è quella di calcolare la Tari, attraverso una parametrizzazione presuntiva di riferimento relativa al quantitativo di rifiuti conferito dalle singole tipologie di utenza.
Il decreto provvede a determinare, attraverso l'incrocio di questi dati (tipologia di attività, territorio e abitanti), i coefficienti minimo e massimo applicabili, demandando la determinazione della tariffa agli enti locali, il cui coefficiente da applicare viene quindi stabilito in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio di raccolta e di smaltimento dei rifuti.
Il comune, in base alla tipologia di attività, applicherà pertanto tale coefficiente che verrà quindi moltiplicato per la metratura delle aree tassabili, determinando quindi l'importo da pagare.
Le tariffe TARI sono quindi commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e sulla base dei criteri determinati dal regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158.
L’importo è stabilito dal regolamento comunale e l'imposta è dovuta per l'anno solare. Annualmente le amministrazioni comunali deliberano le nuove tariffe, per settore e categoria, sulla scorta dei reali costi del servizio contabilizzato nel periodo precedente e posto a bilancio.
Se il principio fondamentale per l’applicazione della TARI è quello in base al quale chi inquina paga, il comune può determinare la propria tariffa commisurando la tassa a quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
Licenza agenzia d’affari e codice Atecofin
I mercatini dell'usato che operano in conto di soggetti privati terzi sono giuridicamente organizzati come agenzie d'affari ai sensi dell'art. 115 TULPS.
Per quanto concerne la licenza di esercizio, così come definita all’art. 205 del Regio Decreto n. 635 del 1940 (il regolamento di attuazione del TULPS), vengono definite come “agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari” le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
L'agenzia pubblica d'affari non costituisce quindi un'attività commerciale, in quanto le merci vengono compravendute per conto di soggetti terzi, a mezzo di un contratto di mandato con rappresentanza, escludendo a priori il coinvolgimento di attività commerciali (vicinato, dettaglio, ecc.).
Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, definisce infatti il commercio, all’articolo 4, quale attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore.
Mercatini dell’usato e prevenzione dei rifiuti
L’attività del mercatino dell’usato è inserita a pieno titolo nel novero di quelle attività strategiche, per la Pubblica Amministrazione, finalizzate ad adottare iniziative di prevenzione dei rifiuti e di riuso dei prodotti.
La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo stabilisce infatti il concetto di prevenzione dei rifiuti come misure prese prima che un materiale sia diventato un rifiuto, che riducano la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita.
Il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 - Suppl. Ordinario n. 269, definisce i “criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”.
La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
La richiamata normativa nazionale stabilisce inoltre che le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1, in particolare nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.
Sulla scorta di quanto sopra richiamato, appare evidente che l’operatore del mercatino dell’usato sia un soggetto che, mediante il proprio operato di distrazione dalle isole ecologiche di beni potenziali rifiuti, partecipi alla riduzione e al contenimento del prodotto diretto allo smaltimento in discarica e quindi agli obiettivi strategici della Pubblica Amministrazione.
La sua posizione nel quadro della gerarchia del trattamento dei rifiuti si colloca proprio al vertice (prevenzione).
La dinamica operativa di un mercatino dell'usato prevede le seguenti fasi di “lavorazione del prodotto”:
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presa in conto vendita, ai sensi di un mandato con rappresentanza, di beni di varia natura, non più utilizzati di un privato;
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esposizione degli oggetti;
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vendita, su procura, a nuovo utilizzatore;
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in caso di non vendita, restituzione al legittimo proprietario o, in alternativa, donazione in beneficenza a soggetti legalmente riconosciuti nel territorio (in particolare mobili, abbigliamento) ovvero conferimento a società cooperative (oppure organizzazioni equivalenti), con il fine di riciclare il bene, con interventi di trasformazione.
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