Interpello Ufficio delle Entrate del 20/10/2010
A seguito dell'istanza di interpello presentata all'Ufficio delle Entrate della direzione regionale del Veneto, documento datato 20 dicembre 2010, l’ufficio delle Entrate ha espresso un parere in merito al momento impositivo, ai fini Iva, delle provvigioni per le Agenzie d’Affari.
Per chi non lo sapesse, informo che attraverso la presentazione di un’istanza di interpello il cittadino ha la possibilità di interpellare l’Amministrazione finanziaria per conoscere la soluzione da dare al suo caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza.
Anche se la risposta dell’Agenzia delle Entrate ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l’istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale prospettato, ritengo che tale risposta sia un orientamente dell'Ufficio delle Entrate.
Purtroppo l'istanza di interpello sembra inquadrare in modo errato la base giuridica di riferimento riferendosi, in merito al contratto di mandato in uso presso le agenzie d'affari, all'ambito del contratto di commissione (ex art. 1731 c.c.) e soprattutto del "mandato senza rappresentanza" e per il quale personalmente ho molti dubbi rilevando, ad evidenza, svariate motivazioni che indurrebbero a ritenere il mandato CON rappresentanza.
L'impressione, quindi, è che il parere reso dall’Agenzia delle Entrate interpellata sia “scentrato”, o comunque non applicabile al nostro caso, in quanto tutta la costruzione giuridico-tributaria muove dall'inquadramento del rapporto tra cliente-venditore e agenzia d’affari come mandato SENZA rappresentanza laddove al contrario i nostri Network, e in genere i mercatini dell'usato, operano con un incarico a vendere IN NOME oltre che per conto del privato.
Ho incaricato quindi il nostro ufficio legale, in sinergia con i professionisti fiscalisti che seguono i nostri network, ad un esame approfondito per giungere ad una soluzione definitiva.
In ogni caso nell'interpello l’Ufficio delle Entrate spiega:
“Ciò che assume rilevanza ai fini iva non è il momento in cui le somme percepite dal commissionario vengono trasferite al committente, bensì, configurandosi come una cessione nel passaggio del bene tra commissionario e terzo (passaggio che si realizza all’atto della vendita), il momento impositivo è da individuare secondo le regole ordinarie per i beni mobili (consegna o spedizione)”.
Il punto cruciale rimane nella definizione della definizione del gestore dell'agenzia d'affari. Nel caso di mandato con rappresentanza, infatti, l'agenzia d'affari opera in nome e per conto del mandante; nel mandato senza rappresentanza il mandante opera in nome proprio e per conto del mandante.
Quello che potrebbe sembrare una sottigliezza potrebbe determinare una grande differenza e i nostri consulenti sono al lavoro per una risposta definitiva del quesito.
Il vantaggio di aderire ad un network come Mercatopoli, Baby Bazar o NIU.eco è quello di poter disporre sempre di uno staff di professionisti e di ottenere informazioni aggiornate e di prima mano che permettono una corretta impostazione dell'assetto giuridico e fiscale dell'attività.
Scarica l'istanza di interpello
Ho reso disponibilie la copia dell'istanza d'interpello, provvedendo ovviamente a renderla anonima, per motivi di privacy. Il testo è in formato PDF, scaricabile gratuitamente attraverso il link sopra riportato.
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