Mercatini dell'usato e shopper a pagamento - Alessandro Giuliani
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Mercatini dell'usato e shopper a pagamento

Mercoledì 17 Gennaio 2018

La nuova legge che vieta la cessione gratuita di shopper in plastica, indipendentemente dal fatto che siano o meno compostabili o ecologici, ha creato una situazione un po' complicata per i mercatini dell'usato che forniscono gli shopper per gli acquisti dei loro clienti.

I mercatini dell'usato infatti, non emettono scontrino fiscale in quanto la cessione dei beni è effettuata in nome e per conto di un soggetto privato. La fattura di provvigioni viene poi emessa nei confronti del cliente venditore, per le sole provvigioni. Puoi consultare il relativo interpello all'Ufficio delle Entrate.

Il divieto di cessione gratuita degli shopper

In base al recente Decreto Legge Mezzogiorno (D.L 20 giugno 2017 n. 91, convertito dalla legge 123/2017) possono liberamente circolare, fatto salvo l’obbligo di cessione a titolo oneroso, quindi con il divieto di cederli gratuitamente (tanto che il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite) 4 diversi tipi di borsette per il trasporto: 

  1. le borse di plastica in materiale ultraleggero di spessore inferiore a 15 micron: quelle tipicamente usate per motivi di igiene alimentare (come quelli per il pesce venduto al banco) o come imballaggio primario per alimenti sfusi, quali ad esempio la frutta e verdura (spesso in uso nei supermercati accanto ai banchi di ortofrutta). Tali tipi di borse (si tratta della novità principale del Decreto 91/2017) sono oggetto di progressiva riduzione della commercializzazione: dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%; percentuale che sale al 50% dal 1° gennaio 2020 ed al 60% dal 1° gennaio 2021.
  2. Le borse di plastica biodegradabili e compostabili secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002. Biodegradabile non necessariamente equivale a compostabile: la legge richiede, invece, specifici requisiti proprio di compostabilità. Quindi un sacchetto potrebbe essere dichiarato in senso lato “biodegradabile”, ma non essere a norma. Per capire se un sacchetto è legale o meno, bisogna leggere l’etichetta. I bioshopper conformi alla norma recano infatti indicazioni che contengono termini quali “compostabile” e “rispetta la norma UNI EN 13432” (es. “Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici”). Invece, scritte quali “biodegradabile” (senza il termine “compostabile”) o “rispetta la normativa UNI EN 14855” non offrono garanzie di conformità ai limiti imposti dalla norma di riferimento, che è esclusivamente la UNI EN 13432:2002.
  3. le borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna a condizione rispondano a queste caratteristiche:
    - con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
    - con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari 
  4. Le borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna a condizione rispondano a queste caratteristiche:
    - con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
    - con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

Qualsiasi altro shopper di plastica è quindi vietato dalla legge e la cessione di quelli ammessi deve essere effettuata a titolo oneroso.



La legge afferma esplicitamente che il prezzo di vendita deve apparire sullo scontrino o sulla fattura che accompagna la merce e ipotizzo che se la Guardia di Finanza fermasse il consumatore fuori dal negozio, gli potrebbe chiedere la prova del pagamento della busta di plastica.

Cosa è previsto per chi, per legge, non emette lo scontrino?

Se l'attività è espressamente esonerata dalla legge (ad esempio i calzolai o il settore agricolo), è comunque necessario cedere lo shopper a pagamento e annotare l'importo della singola cessione sul registro dei corrispettivi. Sottolineo che gli esoneri sono stabiliti dai DM 21/12/1992 e dal DPR 696/1996, L. 413/91 e sono tutti casi specifici. Purtroppo i mercatini dell'usato non sono esplicitamente esonerati dall'emissione di scontrino fiscale. Il fatto di non emettere scontrino fiscale deriva infatti dal servizio di intermediazione che prevede l'emissione di una fattura e non l'esonero esplicito dallo scontrino.

Quali sono le alternative per i mercatini dell'usato?

Purtroppo esistono gran poche alternative per i mercatini dell'usato e la strada più adeguata è quella di bandire completamente gli shopper di plastica ed utilizzare invece quelli di carta, sicuramente più costosi. In effetti l'eliminazione graduale degli shopper di plastica è esattamente lo scopo della direttiva europea.

Una seconda possibilità potrebbe essere quella di riutilizzare gli shoppers portati dai clienti, considerando che la legge non prevede elementi ostativi a riguardo. Vi è però una restrizione che riguarda le buste ultraleggere in quanto, per ragioni sanitarie (quindi legate a prodotti alimentari), devono essere “monouso” e non possono quindi essere riutilizzate.

E gli shopper già acquistati?

Gli shopper già acquistati - se sono fuori norma e non soddisfano le specifiche tecniche prescritte - non possono essere utilizzati fino ad esaurimento scorte ma devono essere smaltiti.

Cosa si rischia?

Le sanzioni sono molto pesanti e gli imprenditori che non osserveranno tali obblighi (sia in riferimento all’utilizzo esclusivo degli shopper permessi, che rispetto alle disposizioni di carattere fiscale), saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, sanzione che potrà essere aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure se il valore di queste ultime supera il 10%  del fatturato del trasgressore.

 

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