Considerazioni sulla garanzia in un mercatino dell’usato
Ogni tanto ricevo delle richieste da parte degli utenti del mio sito che mi chiedono se gli oggetti che vengono venduti da un mercatino dell’usato (in particolar modo gli articoli elettrici) sono soggetti o meno alla garanzia legale stabilita dal Codice del Consumo.
Prima di analizzare la questione, premetto che un mercatino dell’usato può avere diverse impostazioni, sia dal punto di vista giuridico che fiscale, che risultano assolutamente deteminanti per l'applicabilità, o meno, del codice del consumo.
Le principali tipologie sono:
1. Mercatino dell’usato configurato come un commerciante, o rigattiere, che acquista merce usata per poi rivenderla e che per la vendita emette uno scontrino fiscale.
2. Mercatino dell’usato impostato come agenzia d’affari che opera in conto vendita, per conto di soggetti terzi (solitamente privati) e che fiscalmente emette fatture di provvigioni, al cliente venditore.
La seconda tipologia è quella più diffusa ed è quella alla quale mi riferisco in questa analisi.
Se un mercatino dell’usato è organizzato come Agenzia d’Affari, opera solitamente in nome e per conto di un soggetto privato. Pertanto colui che acquista, in realtà non sta acquistando dal titolare del mercatino, bensì da un soggetto privato che, attraverso un mandato con rappresentanza, ha incaricato appunto tale mercatino a rappresentarlo. Questa impostazione esclude, di fatto la necessità di fornire la garanzia legale, visto che tale obbligo non è previsto per i soggetti privati. L’acquisto in un mercatino dell’usato è equiparabile quindi all’acquisto da un privato, tramite E-Bay.
E-Bay non è il soggetto che vende, quanto quello che fornisce la piattaforma di e-commerce attraverso la quale un privato può vendere i suoi oggetti, così come il mercatino dell’usato è il soggetto che fornisce il servizio di esposizione, finalizzato alla vendita, in nome e per conto di un soggetto privato. Sia E-bay che un mercatino dell'usato, incassano le provvigioni sul venduto.
Il Codice del Consumo non norma le vendite effettuate da un privato ma è opportuno sapere che il Codice Civile regola tutte le compravendite, anche quelle tra privati. In particolare pongo l’attenzione sui seguenti articoli:
Art. 1490
il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa
Art. 1491
non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi
Art. 1942
nel caso in cui, quindi, risulti un vizio il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto, ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione
Art. 1943
in caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi
Pertanto la famosa formula “visto e piaciuto” che il mercatino dell’usato vorrebbe applicare per essere libero da ogni e qualsiasi responsabilità non può comunque escludere la responsabilità del venditore (il mercatino dell’usato in nome e per conto del soggetto privato).
E’ proprio l’articolo 1490 che stabilisce che tale clausola non sia efficace nel caso in cui il venditore abbia in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Ecco alcuni esempi:
- Un acquirente acquista un elettrodomestico dichiarato perfettamente funzionante. L’elettrodomestico si rivela non funzionante. La garanzia può essere esclusa? No, perché il vizio (il mancato funzionamento) avrebbe dovuto essere portato a conoscenza del compratore.
- Un privato mette in vendita delle vecchie pentole a pressione. Il compratore richiede la restituzione di quanto pagato in quanto il venditore non aveva precisato che le pentole, pur potendo ancora essere usate per cottura tradizionale, non funzionano più con il dispositivo a pressione e quindi risultano inadatte al loro scopo. In questo caso l 'art. 1491 escluderebbe l'applicabilità della garanzia per vizi facilmente riconoscibili, se non fosse che il venditore ha dichiarato che l'oggetto ne era esente.
La garanzia: cosa dovrebbe fare un mercatino dell'usato?
E’ opportuno che il mercatino dell’usato evidenzi i vizi degli oggetti che ha in vendita, provando tutti gli articoli elettrici. Il negozio che vende un bene affetto da vizi, e ne è consapevole, si rende automaticamente responsabile. L’acquirente, nel dubbio, dovrebbe chiedere informazioni in più e magari rinunciare all’affare se le risposte sono imprecise o evasive.
Un'ultima precisazione: se il venditore pone in essere comportamenti che abbiano il carattere del raggiro, ad esempio vendendo un oggetto contraffatto, oltre alla responsabilità potrebbe ravvisarsi un reato. La vendita di oggetti contraffatti è infatti vietata.
Segnalo che i punti vendita dei network Mercatopoli e Baby Bazar, di cui sono il direttore tecnico, prevedono, per i clienti registrati, una garanzia di 7 giorni su tutti gli articoli acquistati.
La garanzia è diversa dal diritto di ripensamento
Ciò di cui abbiamo parlato finora si differenzia dal diritto di ripensamento, ossia la possibilità dell'acquirente di riportare un articolo acquistato. Non esiste nessuna norma che obblighi il negozio a fornire questo diritto.
La maggior parte vede il diritto di ripensamento dal punto di vista di opportunità commerciale e per questo lo propone: se un acquirente riporta un oggetto, il negozio gli riconosce un buono da consumare con un nuovo acquisto. Sfruttando questa strategia, fornisce un servizio alla clientela e guadagna di più con il secondo acquisto che verrà effettuato presso il negozio.
A proposito di diritto di ripensamento, dobbiamo fare una sostanziale differenziazione per quanto riguarda gli e-commerce. Qui ci troviamo di fronte ad una transazione online dove l'acquirente compra e paga sul web, senza avere nessun contatto fisico con il negozio. L'e-commerce è obbligato a prevedere il diritto di reso che per legge deve avvenire entro 14 giorni.
NIU.eco - il network degli imprenditori dell'usato
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