5 ottimi consigli per impostare un contratto di mandato efficace - Alessandro Giuliani
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5 consigli per impostare un contratto di mandato corretto

Sabato 02 Giugno 2018

Il mandato di vendita è il documento basilare per un mercatino dell'usato impostato come agenzia d'affari, con oggetti in conto vendita da privati.

Consigli mandato di vendita

Chi gestisce un mercatino dell’usato impostato come agenzia d’affari, quindi con oggetti in conto vendita da privati, sa molto bene che il contratto cardine di questo tipo di attività è il mandato di vendita.

In pratica è il contratto che il cliente privato stipula con il gestore del mercatino dell’usato e che contiene tutte le regole del gioco.

Chi apre un mercatino dell’usato tende a sottovalutare l’importanza del mandato preferendo prendere spunto e in alcuni casi scopiazzare, i contratti già in uso presso altri mercatini.

Il mandato non va assolutamente sottovalutato in quanto, oltre a definire i termini giuridici del rapporto con il cliente, può determinare l’inquadramento fiscale dell’attività. Utilizzare un mandato non corretto significa quindi non solamente esporsi giuridicamente nei confronti dei clienti venditori ma creare delle situazioni rischiose con il fisco che sarebbero poi molto difficili da gestire.

Questo tipo di attività infatti è infatti molto sfumata a livello di inquadramento normativo, e basta veramente poco per farla ricadere in un regime fiscale, anziché in un altro.

Quale esperto di questo settore ho sintetizzato in questo contenuto 5 consigli per la redazione del tuo mandato di vendita.


1 - Mandato con rappresentanza

Un mercatino dell’usato con merce in conto vendita tra privati può operare in nome e per conto di un cliente privato o solamente per conto di un privato. Seppur sottile la differenza è sostanziale. La domanda infatti è: il tuo cliente, quando acquista all'interno del mercatino, sta comprando da un privato o ha la percezione di acquistare dal titolare dell'attività? Sia a livello fiscale che giuridico la differenza è abissale.

Infatti se il mercatino dell’usato opera solamente per conto di un cliente venditore e il nome del cliente privato non viene mai speso dal gestore, preferendo la tutela della sua privacy, il gestore è tenuto a dare la garanzia di legge per la merce che vende (il Codice del Consumo prevede una garanzia di 2 anni, derogabili, solo iscritto ad un anno) e fiscalmente le provvigioni spettanti al gestore maturano al momento della vendita dell’oggetto. La fattura di provvigioni andrà quindi emessa al momento della vendita dell’oggetto (e quindi all’incasso) e non al momento del rimborso al cliente venditore.

Inoltre potrebbe essere contestato il regime fiscale in quanto, secondo un interpello all'agenzia delle Entrate, l'attività va inquadrata in regime del margine. 

Il consiglio è quindi quello di organizzare l’attività in modo che i terzi comprendano che la tua agenzia d'affari agisce come procuratore di questo o quel cliente venditore, prevedendo di conseguenza un conferimento di rappresentanza nel mandato.

Secondo il mandato con rappresentanza, è l'agenzia d'affari a dover provare che sta lavorando in nome e per conto del cliente privato. Cosa fare nella pratica? Quando una persona interessata compra qualcosa, nella ricevuta di vendita si deve indicare il codice fiscale del venditore privato. Questi sono elementi tangibili che provano il mandato con rappresentanza e consentono al negozio di fatturare le provvigioni, non le vendite totali.

Per quanto riguarda la vendita online in nome di un cliente privato, rimane una scelta del cliente venditore quella di mettere online la merce e il negozio è obbligato a chiederglielo. Un'ottima soluzione è quella di avviare una membership, ossia il cliente che vuole vendere online paga una quota annuale per poterlo fare. Questo comportamento definisce una sua precisa scelta.

2 - Avviso di vendita

Se un gestore non avvisa il cliente venditore che la sua merce è stata venduta, la “prescrizione della vendita”, intesa come il venir meno per il cliente venditore del diritto al corrispettivo a causa della mancata esazione dello stesso entro un certo tempo, potrebbe essere messa in discussione.

In questo senso sia il Giudice di Pace di Legnano che la Camera di Commercio di Firenze considerano clausola vessatoria e quindi nulla, la deroga contrattuale agli art. 1712 del Codice Civile che solleva il gestore dall’obbligo di comunicare l’esecuzione del mandato di vendita. Vi è quindi il rischio che l’accordo con in venditore, seppur controfirmato, possa essere annullato.

Di consgeuenza è opportuno prevedere un sistema informativo, tramite e-mail, sms o area riservata su internet, che avvisi il venditore quando la sua merce viene venduta. Dopodiché, il cliente ha 12 mesi, il tempo minimo stabilito, per ritirare il proprio denaro.

3 - Perdita di proprietà

Capita che un cliente venditore dopo aver consegnato della merce da vendere ad un mercatino dell’usato, se ne dimentichi. Poco male se la merce viene venduta. Se però se non si riesce a vendere e ovviamente il venditore non passa a riprendersela cosa si puà fare? Molto probabilmente prenderà la strada dell’isola ecologica o della donazione a un'associazione.

A tal proposito è opportuno ricordare che il conferimento di rifiuti in isola ecologia è inquadrato dalla normativa sui rifiuti e sono necessari una serie di adempimenti, tra i quali un formulario vidimato. Questo adempimento è necessario al fine di smaltire dei rifiuti speciali come azienda.

Le devoluzioni in beneficenza, invece, vanno tracciate nel dettaglio e controfirmate da un resposabile dell'associazione riconosciuta.

È opportuno quindi inserire nel mandato di vendita una clausola che consenta la cessione a miglior realizzo, ad esempio a due centesimi.

Una clausola che indichi che dopo un certo tempo la merce non venduta si considera abbandonata e diventa di proprietà del gestore è assolutamente nulla e quindi questa impostazione va sicuramente evitata.

4 - Avvocato e commercialista

Se dovete redigere il mandato di vendita per il vostro mercatino dell’usato è opportuno coinvolgere non solamente un commercialista che vi può aiutare dal punto di vista fiscale ma, anche e soprattutto, un avvocato per la parte giuridica. Mettendo assieme le tue esigenze con la parte giuridica e quella fiscale, potrai ottenere un documento che ti può dare la massima tranquillità per la gestione della tua attività. 

5 - Aggiornamento del mandato

L’ultimo consiglio che ti posso dare è quello di rimanere sempre aggiornati in quanto le leggi e il fisco sono sempre in evoluzione. Ad esempio la recente entrata in vigore della GDPR, la legge europea sulla privacy, obbliga alla raccolta del consenso esplicito dell'individuo, per il trattamento dei suoi dati personali. È quindi necessario che il mandato di vendita preveda tale consenso.

Ricorda che poche aziende che vendono un software di gestione per il mercatino dell'usato, garantiscono una consulenza sul contratto di mandato. Probabilmente nel software viene impostato un mandato di vendita  standard che va adattato in base al tuo metodo di gestione e in base all’impostazione fiscale della tua attività.

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